Assistenza legale giudiziale
Azione di nullità e di decadenza
Tra le cause di decadenza possiamo elencare il non uso del marchio ovvero quando il titolare, senza motivo legittimo, non utilizza il marchio per cinque anni dalla registrazione o ne interrompe l’uso. L’utilizzo locale evita la decadenza; altra causa è l’illiceità sopravvenuta; vi è, poi, la decettività sopravvenuta, che si verifica quando un marchio validamente registrato diventa idoneo, successivamente alla registrazione, ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza dei prodotti o dei servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato. E, ancora, la volgarizzazione che si realizza quando il marchio diventa nel commercio, per il fatto dell’attività o dell’inattività del suo titolare, denominazione generica dei prodotti o servizi per il quale è registrato.
Legittimato all’azione di decadenza è chiunque ne abbia interesse. La dichiarazione di decadenza ha efficacia erga omnes, cioè nei confronti di tutti ed ha effetti ex nunc, cioè da quando si è realizzata la fattispecie estintiva.
L’onere di provare la nullità o la decadenza del marchio incombe in ogni caso su chi lo impugna.
Sono cause di nullità del marchio:
- La mancanza di novità, originalità, liceità;
- La malafede nella richiesta;
- La lesione di un diritto altrui;
- La mancata corresponsione al tipo di segno indicato nell’art. 7 C.P.I.
Legittimato a porre un’azione di nullità è chiunque vi abbia interesse.
Le azioni di nullità e di decadenza possono essere proposte anche d’ufficio dal Pubblico Ministero.
Le sentenze di nullità e di decadenza devono essere annotate nell’attestato originale di registrazione a cura dell’UIBM.
La concorrenza sleale
Gli atti di concorrenza sleale sono imputabili a chi:
- usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o limita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
- diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
- si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
L’azione di contraffazione
L’azione di contraffazione si distingue da quella di concorrenza sleale dato che, mentre la prima ha natura reale, la seconda è un’azione personale, anche se entrambe sono preordinate ad impedire che si ingeneri nel pubblico una confusione dei prodotti e delle attività di impresa; pertanto, il fatto che il risultato perseguito sia lo stesso fa sì che la tutela derivante da una delle due azioni sia assorbita nell’altra.