Una delle esigenze più importanti per le principali case di moda e per chi fa della creatività il proprio asset principale è quella di tutelare i propri prodotti più rappresentativi cioè quelli che vengono definiti “iconici”.
Iconica è quella particolare borsa, iconica è quella scarpa dalla forma inconfondibile, iconico è l’abito di quel tessuto, iconico è quel prodotto che ci rende unici.
Si tratta degli esemplari di punta di aziende che investono nella loro creatività consapevoli del rischio che terzi male intenzionati possano trarre ingiusti vantaggi mettendo in commercio imitazioni (pessime o no, poco importa).
E allora, come difendersi.
Le strade possono essere diverse, la prima delle quali è quella di tutelare il design attraverso la registrazione del disegno o modello. Ma, in questo caso, la tutela offerta non è di lunga durata e il rischio è quello di non ottenere il risultato voluto.
Ci si può appellare al diritto d’autore, che prevede una tutela molto lunga (70 anni dopo la morte dell’autore) ma forse sproporzionata rispetto al contesto, peraltro basata su precisi requisiti che vedremo in seguito.
Vi è, poi, la strada del marchio di forma, una sottocategoria di marchio che permette di tutelare una determinata forma, anche 3D, alla quale possa essere riconosciuto carattere distintivo, tale da renderla diversa e riconoscibile rispetto ad ogni altro modello/prodotto della stessa specie.
A tal proposito, un’indicazione arriva dal Tribunale di Milano, il quale ha riconosciuto ad una nota azienda produttrice di borse il valore di marchio di forma e dunque tutti i diritti ad esso connessi, nella causa contro un competitor che aveva commercializzato modelli di borse identici al proprio iconico modello.
Nel caso di specie il Tribunale ha riconosciuto il valore di marchio di forma a discapito, però, della tutela, rivendicata dall’azienda, basata sul diritto d’autore.
Quest’ultimo, infatti, viene riconosciuto quando il bene oggetto di tutela possiede un “valore artistico” il quale si fonda su precisi presupposti ovvero che tale sia riconosciuto dagli ambienti istituzionali e culturali, che il bene sia esposto in musei e gallerie d’arte o che sia stato pubblicato sulle riviste specializzate o, ancora, abbia ricevuto dei premi ovvero abbia, nel tempo, acquisto un valore di mercato non riferibile all’autore o alla funzionalità ma legato al bene stesso.
Ebbene, tali caratteristiche non sono state riscontrate nella borsa, cui però è stata riconosciuta comunque una tutela in base alla Legge sulla Proprietà Industriale.
Riconoscere lo strumento ideale per garantire la migliore tutela alle proprie creazioni è essenziale e lo Studio Legale Picca può guidarti in questo importante percorso.
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