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Il marchio collettivo e di certificazione

L’articolo 11 del c.p.i. definisce il marchio collettivo come il SEGNO DISTINTIVO che serve a contraddistinguere prodotti e servizi di più imprese in virtù della loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una FUNZIONE DI GARANZIA sulla base di un REGOLAMENTO DISCIPLINARE che ne definisce i REQUISITI FONDAMENTALI di appartenenza.

Il marchio collettivo è depositato dal titolare, il quale quasi mai lo utilizza, perché può trattarsi di persona fisica, giuridica, ente etc, che non deve avere interesse personale nello sfruttamento dello stesso, deve ricoprire quel ruolo di garante dell’origine, della natura, della qualità.

Invece, viene utilizzato da quegli imprenditori che vogliono dare maggiore risalto a loro prodotto/servizio entrando a fare parte di una realtà riconosciuta per i suoi alti standard qualitativi.

Tali standard qualitativi sono indicati all’interno del Disciplinare che viene depositato unitamente alla domanda, al entro 2 mesi dal deposito della domanda e che definisce tutti gli elementi essenziali per poter utilizzare quel marchio.

Ogni modifica o integrazione al Disciplinare deve essere tempestivamente comunicata all’UIBM pena la decadenza del marchio.

In deroga all’articolo 13 del c.p.i. il marchio collettivo, che deve comunque rispettare i requisiti essenziali di novità, liceità ed originalità, può riportare anche il simbolo o il nome di un territorio, proprio per definire la provenienza territoriale e l’origine geografica dei prodotti o servizi che si contraddistinguono con quel segno.

Ma, in questo caso, l’UIBM si riserva il diritto di rigettare la domanda ovvero di richiedere, con provvedimento motivato, l’autorizzazione dell’ente territoriale rappresentato nel segno.

Il marchio di CERTIFICAZIONE e GARANZIA è un tipo di marchio che serve a certificare determinate caratteristiche di prodotti o servizi (ad esempio la qualità) attraverso un regolamento d’uso che viene depositato insieme alla domanda.

Anche in questo caso il titolare può essere una persona fisica, giuridica, ente o associazione purchè non sia un imprenditore che produce lo stesso bene o servizio contraddistinto dal marchio.

Il c.p.i. con D.Lgs 20 febbraio 2019, n.15, ha introdotto la distinzione netta tra i MARCHI COLLETTVI e i marchi di CERTIFICAZIONE e GARANZIA sia sotto il profilo della legittimazione attiva dei richiedenti, sia sotto il profilo oggettivo.

Infatti, da una parte il MARCHIO COLLETTIVO contraddistingue prodotti e servizi DEI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA CHE DETIENE IL MARCHIO da quelli di altre impese che non appartengono a tale associazione.

Quindi, la funzione del marchio collettivo è quella di comunicare al consumatore che il produttore appartiene ad una determinata associazione e ne utilizza il marchio perché i suoi prodotti o servizi rispettano determinati canoni e requisiti di qualità espressi nel regolamento.

Avendo una così importante funzione di garanzia, la novella prevede che solo le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti possano chiederne la registrazione, escludendo definitivamente le società di capitali.

Laddove il marchio collettivo contenga un segno o delle indicazioni che possano designare l’origine o la provenienza geografica, è data facoltà a qualsiasi soggetto di utilizzarlo entrando a fare parte dell’organismo associativo purchè rispetti quanto stabilito nel regolamento.

Invece, dall’altra parte, il nuovo c.p.i. con l’art. 11 bis, introduce una specifica disciplina del marchio di CERTIFICAZIONE stabilendo che possono essere titolari persone fisiche, giuridiche, istituzioni, autorità, organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in tema di certificazioni a garantire l’origine, la natura o la qualità a condizione che non svolgano un’attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Anche in questo caso è possibile utilizzare segni che indichino la provenienza geografica.

Con D.Lgs 15/2019 è stata introdotta la possibilità di convertire i marchi collettivi già registrati in base alla previgente disciplina, in nuovi marchi di certificazione entro il 31 dicembre 2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato la possibilità alle associazioni rappresentative titolari di marchi collettivi e di certificazione che vogliano promuovere il Made in Italy all’estero, di ottenere delle agevolazioni dirette, purchè abbiano depositato una domanda di marchio collettivo o di certificazione dopo la data di pubblicazione del relativo Decreto 15 gennaio 2020.

Sono finanziabili iniziative quali:

  • partecipazione a fiere e saloni internazionali;
  • eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali;    
  • incontri bilaterali con associazioni estere;    
  • seminari in Italia con operatori esteri e all’estero;    
  • azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.  

L’agevolazione, per ciascun soggetto, è pari al 70% delle spese sostenute e non può superare in ogni caso euro 70 mila euro per anno.

Con una successiva circolare applicativa del Direttore dell’UIBM saranno definite le modalità per la presentazione delle domande.

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