Requisiti
Affinchè possa godere della tutela offerta dalla specifica normativa dettata per i marchi, il segno deve possedere alcuni requisiti irrinunciabili. Deve, infatti, essere nuovo (art. 12 c.p.i.), lecito (art. 14 c.p.i.) e dotato di sufficiente capacità distintiva (art. 13 c.p.i.) Per nuovo si intende la non corrispondenza a segni già esistenti; per liceità si intende la sua non contrarietà alla legge; per capacità distintiva si intende l’attitudine astratta di un segno a fungere da marchio cioè avente la capacità di identificare quel prodotto o quel servizio. Per stabilire la sussistenza di tale requisito non è necessario che il segno sia dotato di particolare apporto creativo, bensì è sufficiente che possa svolgere la sua funzione sul mercato. L’assenza di tali requisiti comporta la nullità del marchio (art 25 c.p.i.).